INPS, ecco l’assegno incollocabilità: importi e beneficiari

INPS stavolta alle prese con l’assegno di incollocabilità. Cerchiamo di chiarirne alcuni aspetti e di comprendere gli importi e i beneficiari.
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INPS anche per l’anno 2021 è a definire l’importo e i beneficiari dell’assegno di incollocabilità. Cerchiamo di meglio intendere di cosa si tratta. andiamo a conoscere nel dettaglio gli importi dell’assegno di incollocabilità, e i beneficiari della prestazione mensile.

INPS, assegno di incollocabilità: di cosa si tratta

La prestazione economica erogata dall’Istituto di Previdenza Sociale, è un sostegno a favore di una determinata categoria di lavoratori. Accedono a tale forma previdenziale coloro che sono impossibilitati a usufruire di una regolare assunzione lavorativa. Gli impedimenti per una definizione contrattuale, possono sopraggiungere ad esempio nei casi di invalidità per infortunio, o per malattia professionale.

A tal riguardo il Ministero del Lavoro ultimamente si è pronunciato, stabilendo l’importo dell’assegno a loro supporto. A tali categorie di lavoratori sarà quindi riconosciuto una misura mensile pari a € 263,27. La decorrenza è stata stabilita a partire dallo scorso 1° luglio 2021. È rimasta invariata la cifra corrisposta per l’assegno INPS, che risulta essere la medesima spettante per l’annualità 2020.

Quali sono i requisiti necessari per ricevere la misura mensile

Per avere accesso all’assegno mensile di incollocabilità da parte dell’INPS, bisognerà rientrare in determinati parametri. La misura a sostegno, viene erogata solo agli invalidi per infortunio o malattia professionale, che risultino essere impossibilitati della fruizione di una qualsiasi rapporto lavorativo con assunzione obbligatoria.

I requisiti di accesso all’assegno sono:

  • Il lavoratore dovrà aver conseguito un grado di menomazione dell’integrità psicofisico o un danno biologico personale, pari o superiore al 20%. Tale riconoscimento è rimandato alle tabelle illustrate nel d.m. 12 luglio 2000. Il documento fa riferimento agli infortuni verificatisi sul lavoro, e alle malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007.
  • Il richiedente non dovrà aver superato i 65 anni di età.
  • Bisognerà essere in possesso del grado di inabilità non inferiore al 34%, riconosciuto dall’Inail, come da tabelle allegate al Testo Unico (d.p.r. 1124/1965). Il testo si riferisce agli infortuni accorsi sul lavoro, o alle malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006.

Importo dell’assegno dell’INPS

L’importo spettante al lavoratore non più collocabile nel mondo del lavoro, è erogato a cadenza mensile dall’INPS. La somma spettante è riconosciuta unitamente alla rendita diretta per inabilità permanente, ed è soggetta alla rivalutazione annuale. A tal riguardo viene redatto un apposito decreto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ogni anno vengono prese in considerazioni le oscillazioni dei prezzi al consumo, con le conseguenti rivalutazioni dell’assegno.

Come si inoltra la domanda all’INPS

Per poter avere accesso all’assegno, il lavoratore dovrà inoltrare la domanda alla propria sede INAIL di appartenenza.  Nella domanda dovranno essere inclusi:

  • I dati anagrafici del richiedente.
  • Una dettagliata la descrizione dell’invalidità lavorativa ed extra-lavorativa, nel caso sia presente.
  • Una fotocopia del documento di identità.
  • In caso di invalidità extra-lavorativa bisognerà rendere disponibile la relativa certificazione.

Dopo che l’INAIL avrà accertato la validità dei requisiti, il centro medico legale della sede competente provvederà a verificare i parametri sanitari richiesti, e prescritti dalla legge. In caso di accettazione l’INAIL provvederà a comunicare all’interessato l’erogazione dell’assegno di incollocabilità. In caso di rigetto saranno comunicati i motivi di tale decisione da parte dell’INAIL.

Modalità di riscossione

L’assegno sarà erogato unitamente alla rendita:

  • A mezzo di accredito sul libretto di deposito postale o bancario.
  • Con accredito sul conto corrente postale o bancario.
  • A mezzo degli istituti di credito convenzionati con l’INPS, per coloro che riscuotono all’estero.
  • Con accredito su carta prepagata corredata da codice Iban.

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