Bonus locazione e pagamento canone anticipato

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Il Bonus locazione può essere applicato a canoni di locazione pagati anticipatamente? La risposta dell’Agenzia delle Entrate.

Il Bonus Locazione previsto dal Decreto Rilancio per gli immobili non ad uso abitativo spetta anche in caso di pagamento anticipato del canone di locazione? A rispondere è stata l’Agenzia delle Entrate con messaggio 440 del 5.10.2020.

Il Bonus Locazione previsto dal Decreto Rilancio è una misura destinata al sostegno dell’attività d’impresa dei cittadini che, a causa dell’epidemia da Covid-19 e del conseguente lockdown, hanno dovuto chiudere l’attività dal mese di marzo/aprile.

La chiusura, infatti, ha comportato perdite non solo immediate, per le mancate vendite, ma anche indirette, per affitti e spese già sostenuti a copertura.

Bonus locazione e pagamento canone anticipato. Il Bonus può essere applicato anche ai canoni versati in via anticipata, parametrandolo alla durata complessiva del contratto di locazione.

Ecco, quindi, che per l’Agenzia delle Entrate il Bonus spetta anche in caso di locazione pagata anticipatamente e precisa:

Nelle ipotesi in cui il canone relativo ai contratti qui in esame sia stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto“.

Bonus Locazione per immobili ad uso non abitativo: cos’è e quanto si può recuperare?

[Il Bonus Locazione è] un credito d’imposta calcolato sull’ammontare mensile del canone di locazione (dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno) di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo“, si legge nella risposta 440 del 5.10.2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Il Bonus Locazione, dunque, è uno strumento di sostegno che consente di recuperare il 60% del canone dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, purchè:

  • i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non siano superiori a 5 milioni di euro;
  • sia stata registrata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso periodo 2019.

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