Superbonus 110 %: un nuovo modulo Cila e sua compilazione

Al superbonus 110 % ecco l’annessione del nuovo modulo Cila. Vediamo le modalità di compilazione dopo l’approvazione della Conferenza Unificata.
superbonus 110
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Il Superbonus 110 % ora vede l’inclusione anche del nuovo modulo riguardante la CILA ordinaria. Finalmente nei giorni scorsi è stata resa nota la versione semplificata, messa a disposizione dalla Conferenza Unificata.

Ecco come si perfeziona la sua compilazione in merito al Bonus 110 %,  e i documenti che sono inclusi.

Documenti da allegare alla Cila per il Superbonus 110 %

Il nuovo iter semplificato, include anche tutta la documentazione da allegarsi. È bene ricordare che nel caso si debbano eseguire interventi in edilizia libera, sarà necessario formulare una semplice descrizione degli interventi da attuare. Le asseverazioni del caso saranno comunque inoltrate dal tecnico ENEA preposto.

Per quanto concerne l’elaborato progettuale tale documentazione si perfeziona nella descrizione sintetica degli interventi che si intende eseguire sul fabbricato oggetto del Superbonus 110 %.

Il dover annettere gli elaborati grafici, si rende necessario sono se necessari per una descrizione maggiormente dettagliata delle opere da eseguire.

Come si procede alla compilazione del nuovo modulo Cila

Il Superbonus 110 % richiede l’annessione della documentazione CILA in fase di compilazione. Lo scorso 5 agosto gli Uffici della Pubblica Amministrazione hanno dato il via all’utilizzo della nuova modulistica semplificata. Così facendo privati e professionisti di certo avranno un percorso burocratico alquanto alleggerito, e veloce.

Sul nuovo documento hanno messo le mani gli Uffici della Funzione Pubblica, con il supporto delle regioni, Anci, le imprese dell’Ence e tutti quei professionisti che sono coinvolti nelle attività di progettazione e ristrutturazione edilizia.

A tal riguardo la nuova modulistica Cila in merito al Superbonus 110 % richiede una serie limitata di informazioni. Il contribuente dovrà solamente indicare le informazioni essenziali come:

  • Sono da includere gli estremi della licenza o del permesso per poter costruire.
  • Può essere incluso anche la documentazione che legittima l’immobile stesso, come ad esempio la data di rilascio.
  • Gli edifici che hanno data di costruzione antecedente al 1° settembre del 1967 potranno avvalersi solamente di una semplice dichiarazione.

 Inoltre con le novità introdotte cosa accade

  • E’ specificato inoltre che tutte le opere di edilizia libera attinenti  a quelle  riguardanti il Superbonus 110%  devono essere ben delineate  all’interno della CILA-Superbonus.
  •  In merito alle e varianti apportate in corso d’opera, queste devono necessariamente essere  comunicate alla fine dei lavori, definendosi quale  integrazione della CILA-Superbonus da presentarsi.
  • Non  vi è più necessariamente richiesta a fine lavori la SCA (segnalazione certificata di agibilità)  come  all’articolo 24 del Testo Unico Edilizia.

Con tale snellimento delle procedure da presentarsi, il contribuente non dovrà più produrre una grande quantità di documentazioni per la presentazione del Superbonus 110 %. Viene esclusa quindi anche la presentazione di stato legittimo. Basterà allegare tra i documenti una dichiarazione di conformità dell’intervento edilizio da presentarsi che sia finalizzata a quanto realizzare. Tale documentazione dovrà essere redatta e vedere apposta la firma del progettista, per avere accesso al Superbonus 110 %.

a conclusione possiamo ricordare che in ambito fiscale l’art. 49 del Testo Unico Edilizia pone il veto all’accesso di ogni forma di  detrazione fiscale nel caso in cui l’intervento edilizio non sia stato legittimamente autorizzato. pertanto è da ritenersi che  qualsiasi intervento che venga a manifestarsi su un immobile che presenta degli abusi, di fatto determina una continuazione dell’attività criminosa.

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