Superbonus 110 %: cosa cambia, tutte le novità

Il superbonus 110 % interessa molti italiani alle prese con rinnovamenti, e ristrutturazioni edili. Vediamo le ultime novità.
SuperBonus 110 %: cosa cambia?
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Con il Superbonus 110 %  tutti coloro che ne vorranno usufruire, ora dovranno prestare molta attenzione alle ultime novità introdotte. Il Decreto Semplificazioni (Legge 77/2021) porta la data della Gazzetta Ufficiale del 31 maggio scorso. Vediamo in sostanza cosa è andato a cambiare per i contribuenti italiani che a partire dallo scorso  1° giugno 2021 intendano accedere ai benefici del Bonus 110 %.

Superbonus 110 %: cosa cambia? Le novità

Lo scorso 1°giugno è entrata in vigore la nova normativa che regolamenta il Bonus 110% riservato al settore edilizio. Sono stati introdotti dei perfezionamenti rispetto all’emissione precedente.

Ecco le novità al 1° di giugno 2021:

  • Barriere architettoniche
  • Limiti di spesa per APS, Onlus, ODV
  • La documentazione in fase di presentazione richiesta Bonus 110%

Novità per le barriere architettoniche

Tra le principali novità troviamo l’inserimento delle barriere architettoniche in merito alle eventuali rimozioni. In precedenza era possibile procedere al loro abbattimento, solamente nel caso in cui vi fosse la presenza all’interno dello stabile interessato, di soggetti che avessero superato i 65 anni di età.

Limiti di spesa per APS, Onlus, ODV

Tra le novità introdotte nel Bonus 110% intendono voler rendere quanto riservato in materia di detrazioni fiscali, in forma equa, alle organizzazioni senza fini di lucro. Le novità andranno a toccare le Associazioni di promozioni sociali, onlus, e le Organizzazioni di volontariato. Tutte dovranno essere in regola con le iscrizioni per poter accedere alle agevolazioni. Dovranno pertanto avere le seguenti caratteristiche: essere in possesso di immobili presenti nelle categorie catastali B/1 (ricoveri, caserme collegi, ospizi orfanotrofi, conventi, seminari,);B/2 (ospedali e case che non siano a scopo di lucro); D/4 (ospedali e case di cura con fine di lucro), quale  nuda proprietà, a comodato d’uso gratuito con registrazione antecedente 1° giugno 2021. Resta inoltre inteso che per queste categorie di beneficiari, il limite di spesa consentito in merito alle detrazioni dovrà intendersi moltiplicato in base alla superficie totale dell’immobile su cui operare, e e la superficie media di una unità abitativa immobiliare. A tal riguardo si prenderà a riferimento il Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate. Potranno essere attuati interventi di miglioramento strutturale, di efficientamento energetico, e di adeguamento antisismico.

La documentazione in fase di presentazione richiesta Bonus 110%

La più importante novità introdotta lo scorso 1° giugno, vede la sostituzione del comma 13ter. Si prevedono quindi che gli interventi messi in campo grazie al superbonus, vadano a considerarsi manutenzione straordinaria e riconducibili quindi alla comunicazione inizio lavoro asseverata (CILA). Restano esclusi da tale classificazione gli interventi che vadano a prevedere demolizioni e costruzione di edifici. Nella CILA

La CILA dovrà comprendere le seguenti attestazioni:

  • I dati e gli estremi di riferimento del titolo abilitativo che ha messo in realizzo la costruzione dell’immobile interessato dall’intervento del Bonus 110 %
  • La costruzione sulla quale si intende operare deve risultare essere stata portata a completamento, in data antecedente al 1° settembre 1967.

Casi in cui viene a decadere il Bonus 110%

Vi sono dei casi in cui vanno a decadere i benefici presenti nel Bonus 110%:

  • Documentazione CILA non presentata
  • Dati presentati non veritieri
  • Interventi eseguiti difformi dalla CILA
  • Nessuna attestazione delle informazioni relative al secondo periodo

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