Pannelli fotovoltaici e superbonus 110%: si può anche nei terreni di pertinenza

L'Agenzia delle entrate fornisce una serie di chiarimenti che sicuramente possono essere positivi per tutti coloro che stanno usufruendo del Superbonus e hanno intenzione di installare dei pannelli fotovoltaici

Superbonus 110% per pannelli fotovoltaici: ecco i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle entrate fornisce una serie di chiarimenti che sicuramente possono essere positivi per tutti coloro che stanno usufruendo del Superbonus e che hanno in mente di posizionare dei pannelli fotovoltaici nel terreno di pertinenza. La risposta dell’AdE arriva con la Risposta 171 del 10 marzo 2021.

Il caso è il seguente: un cittadino vuole realizzare degli interventi di riqualificazione energetica nella sua casa, che è un edificio “unifamiliare” e in questi lavori è prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio dell’abitazione che però verrebbe realizzato a terra e non sul tetto dell’edificio dove devono essere realizzati i cosiddetti “lavori trainanti”. “Al riguardo, l’Istante evidenzia che solo il campo fotovoltaico (pannelli) sarà installato a terra, mentre il contatore di prelievo e di immissione, gli inverter e gli accumuli saranno posizionati nell’edificio al servizio dell’abitazione stessa, essendo il POD di riferimento quello originario dell’abitazione”, spiega l’Agenzia delle Entrate nella sua risposta.

Superbonus 110%: sì ai pannelli fotovoltaici nei terreni di pertinenza

Il cittadino chiede dunque all’ente pubblico se può usufruire del Superbonus 110% per questo impianto fotovoltaico. L’Agenzia, nella sua risposta, è molto chiara: sì, lo può fare.

“Sulla base della normativa e della prassi illustrate, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni normativamente previste, all’Istante non è precluso l’accesso al Superbonus in relazione alle spese che sosterrà per l’installazione di impianti solari fotovoltaici sul terreno di pertinenza dell’abitazione oggetto di interventi di riqualificazione energetica”, spiega l’Agenzia delle Entrate nella sua risposta.

Fondamentalmente, è possibile realizzare l’impianto sia sul tetto dell’edificio che a terra, a patto che venga effettuato sullo stabile un intervento “trainante” ammesso al Superbonus del 110%.

L’Agenzia, nella sua risposta, spiega anche tutte le regole che bisogna seguire. Intanto, il documento di riferimento è la circolare 24/E del 2020 che per i pannelli solari afferma: “il Superbonus si applica alle spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nonché per la installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici agevolati”.

Un’altra regola è che il Superbonus del 110% è subordinato alla cessione dell’energia elettrica non auto-consumata o condivisa in favore del GSE.

Superbonus 110% e pannelli fotovoltaici: le regole

Ancora: “La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 e, comunque, nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. La detrazione è riconosciuta anche in caso di installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici ammessi al Superbonus, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo previsti per gli interventi di installazione di impianti solari e, comunque, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo dei predetti sistemi”.

Il limite di 1000 euro per kWh arriva a 1.600 euro se si è di fronte “ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.

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