Bonus Renzi: ecco chi deve restituirlo, lo chiarisce una circolare

Bonus Renzi e restituzione: ecco i meccanismi che devono seguire i datori di lavoro e i dipendenti
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Bonus Renzi, chi deve restituirlo? Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 29/E del dicembre 2020 ha deciso di chiarire chi deve restituire il Bonus Renzi: il documento fornisce una serie di chiarimenti e istruzioni molto utili per il contribuente. Bisogna infatti sottolineare che il cosiddetto taglio del Cuneo Fiscale non ha cambiato il meccanismo che regola la restituzione del bonus Renzi.  Dal primo luglio 2020, infatti, è entrato in vigore il taglio del cune fiscale che ha lo scopo di ridurre le tasse sul lavoro. Una misura attesa che riguarda diverse fasce di reddito: fino a 28.000 euro la busta paga è aumentata di 100 euro; da 28.001 a 40.000 si applica una detrazione che parte da 100 euro e diminuisce in modo progressivo.

Per quanto riguarda i meccanismi di restituzione, chi si trova al limite tra la prima e la seconda fascia o dalla seconda alla terza rischia di dover restituire il bonus in tutto o in parte.

Bonus Renzi restituzione: il meccanismo

La circolare dell’Agenzia è lunga ben 30 pagine e chiarisce tutti i punti più complessi di questa misura e dei meccanismi che ne stabiliscono la restituzione. Intanto, come i dipendenti sanno, per rendere più veloce l’erogazione è il sostituto d’imposta che riconosce il Bonus senza che i dipendenti debbano fare richieste. Una volta che si arriva al conguaglio è lo stesso datore di lavoro che verifica la sussistenza del diritto e, in caso di mancanza, pensa al recupero. Spiega l’AdE: “Tale chiarimento vale ai fini della elaborazione della busta paga del
contribuente e non del versamento allo Stato delle somme recuperate dal sostituto d’imposta; a tale ultimo riguardo si precisa, infatti, che in caso di recupero da parte del sostituto d’imposta del trattamento integrativo, pur trattenendo dalla busta paga del contribuente solo l’importo corrispondente alla differenza tra l’importo del trattamento integrativo non spettante e l’importo dell’ulteriore detrazione fiscale spettante, il medesimo dovrà riversare allo Stato l’intero importo del trattamento integrativo non spettante. Tale ipotesi potrebbe riguardare, in particolare, i contribuenti con reddito annuo complessivo di circa 28.000 euro”.

L’esempio che fa l’agenzia è quello di un lavoratore che percepisce il trattamento integrativo da luglio a novembre, ma avendo superato a fine anno la soglia dei 28.000 euro di reddito complessivo si potrebbe trovare nella condizione di dover restituire tutto, avendo però diritto nel contempo alla detrazione fiscale. “Nel caso in cui l’importo del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione fiscale non spettante sia maggiore di 60 euro il recupero è effettuato in otto rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del
conguaglio. Al riguardo, appare opportuno precisare che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta in sede di conguaglio di fine rapporto di lavoro sarà tenuto a recuperare i benefici fiscali non spettanti in un’unica soluzione, indipendentemente dall’importo, in mancanza di ulteriori retribuzioni sulle quali operare il recupero in maniera dilazionata”, spiega l’Agenzia delle Entrate.

Bonus Renzi e conguaglio impossibile per incapienza della retribuzione

C’è poi il caso di incapienza della retribuzione per la quale si applica: “L’importo che al termine del periodo d’imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all’interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell’anno successivo”.

Da notare una cosa importante: nel 2020 coesistono il bonus Irpef (fino al 30 giugno 2020) e il trattamento integrativo o la detrazione fiscale (dal primo luglio 2020). Per quanto riguarda quel periodo d’imposta, l’azienda dovrà fare un conguaglio fiscale rispetto alle diverse misure. Se a fine anno il lavoratore ha maturato un’imposta lorda ce non supera le detrazioni (sempre sui redditi), egli o ella dovrà restituire tutte le agevolazioni percepite: bonus Ipef e trattamento integrativo. La restituzione seguirà le seguenti regole:

  • unica soluzione per bonus Irpef
  • trattamento integrativo: in 8 rate se supera i 60 euro

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