Maternità e dimissioni: cosa c’è da sapere

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Quando una donna entra in maternità, deve rassegnare delle dimissioni diverse rispetto il resto dei lavoratori. Stando al Testo Unico per la tutela e il sostegno della maternità e della paternità, pubblicato a seguito del D.lgs numero 151 del 26 marzo 2021, si trovano diverse disposizioni che consentono di tutelare la lavoratrice e futura madre. Una di queste è l’assoluto divieto di licenziamenti, a meno che l’azienda stessa non cessi di lavorare e deve chiudere. Le donne hanno anche diverse agevolazioni che, dopo aver avuto una gravidanza, vogliono interrompere il contratto lavorativo. Per esempio, si stabilisce che le risoluzioni consensuali o le dimissioni, che presenta una lavoratrice – o il lavoratore – sia durante la fase di gravidanza che durante i primi tre anni di vita del bimbo, dovranno avere una convalida da parte dei servizi ispettivi del lavoro. È questa la ragione per cui delle dimissioni del genere sono molto più complesse, confrontandole con le dimissioni standard telematiche. In più, le dimissioni che si presentano in concomitanza con una maternità sono differenti rispetto ad altre sia per la procedura che per le conseguenze e gli obblighi. Ad esempio, non è necessario il preavviso e si ha ugualmente diritto alla Naspi.

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Maternità e dimissioni: quando si danno

Le lavoratrici dipendenti che si apprestano a diventare madri hanno riconosciute diverse tutele. Tra queste, c’è quella che consente una procedura particolare per quel che riguarda le dimissioni. Nello specifico, è possibile recidere il contratto di lavoro non solamente durante la gravidanza, ma anche durante i primi tre mesi di vita del neonato. Le dimissioni, però, dovranno avere convalida da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro. In questo modo si potrà accertare che la donna hanno deciso spontaneamente di interrompere il contratto e non sono invece avvenute pressioni da parte del datore di lavoro. Per quel che concerne il tema delle tutele, bisogna dire subito che la donna ha diritto a percepire l’indennità di disoccupazione prevista da Naspi. In più, il preavviso di dimissioni possono avvenire in un tempo più ridotto rispetto alla norma. Si parla, in questo caso, del diritto tutelato di maternità che inizia dai 300 giorni precedenti alla presunta data del parto e arriva fino al quando il bambino compie il suo primo anno di vita. In questo arco di tempo la lavoratrice si può dimettere, pur avendo diritto alla Naspi. Non necessiterà di alcun preavviso. Non rientrano nella categoria le badanti e le colf.

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Maternità: il diritto all’indennità di disoccupazione

Bisogna ricordare che l’indennità di disoccupazione si può richiedere solamente se il rapporto di lavoro termina per delle cause indipendenti dal volere del lavoratore. In questo caso si tratta di dimissioni per giusta causa. Questa condizione è valida del le donne che presentano la domanda di dimissioni durante o subito dopo la gravidanza. In questo caso specifico, bisogna seguire una procedura entro il primo anno di vita del bambino. In questo arco di tempo è possibile beneficiare dell’indennità di disoccupazione. Le dimissioni per maternità non si possono richiedere per via telematica: è necessario andare presso l’Ispettorato del Lavoro che ha il compito di convalidare la richiesta. Questo avviene dopo che la lavoratrice abbia comunicato al suo datore di lavoro le dimissioni.

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