Inps, Naspi 2021:istruzioni Ticket licenziamento

Inps alle prese con il ticket licenziamento, o Naspi. Grazie alla circolare n.° 137 ecco ragguagli in merito alla definizione.
INPS
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Inps questa volta alle prese con i chiarimenti in merito al ticket licenziamento. Lo scorso 17 settembre a mezzo della circolare n.° 137, l’Istituto cerca di fare chiarezza in merito alle nuove istruzioni di calcolo dell’importo dovuto. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza a tal proposito.

 Ticket licenziamento Naspi 2021: come si calcola

In merito alla fine del rapporto di lavoro in caso di contratto a tempo indeterminato il datore di lavoro dovrà corrispondere al suo lavoratore, una somma pari al 41 per cento, del massimale mensile Naspi. Tale importo è da moltiplicarsi per ogni 12 mesi di anzianità lavorativa, decorsa negli ultimi 3 anni.

Al fine di andare a determinare la correttezza d’ importo in merito al ticket licenziamento Naspi 2021, l’INPS puntualizza che sia fondamentale determinare l’anzianità del lavoratore.

Il calcolo di anzianità dovrà basarsi in proporzione alla maturazione di anzianità del lavoratore, nel limite massimo di 36 mesi.

INPS: ecco le regole di calcolo

Bisogna partire dal massimale Naspi per ogni 12 mesi di anzianità aziendale del lavoratore, negli ultimi tre anni. La recente circolare INPS redatta in data 17 settembre scorso, elenca i parametri di riferimento dal 2013 a oggi.

2013   14/2013             1.180,00             1.152,90

2014   12/2014              1.192,98            1.165,58

2015   19/2015              1.195,37             1.167,91

2015    94/2015             1.195,00                            1.300,00

2016    48/2016              1.195,00               1.300,00

2017    36/2017              1.195,00               1.300,00

2018    19/2018              1.208,15               1.314,30

2019      5/2019               1.221,44              1.328,76

2020     20/2020              1.227,55              1.335,40

2021      7/2021               1.227,55              1.335,40

Il datore di lavoro dovrà quindi andare a versare il 41 % del massimale mensile, per ogni 12 mesi di anzianità lavorativa, maturata negli ultimi 3 anni.

Così enuncia l’INPS: “Il contributo è pertanto scollegato dall’importo della prestazione individuale e, conseguentemente, lo stesso è dovuto in misura identica a prescindere dalla tipologia di lavoro, che esso sia part-time o full-time.”

Esempi di calcolo

Di seguito ecco le modalità di calcolo del ticket di licenziamento, introdotto dall’articolo 2, commi da 31 a 35, della legge n. 92/2012. Esempi in cui si applica la tabella di calcolo formulata dall’INPS:

  • L’INPS determina che: un dipendente che abbia maturato anzianità aziendale al momento della fine del proprio rapporto di lavoro, risultante essere di 28 mesi: contributo dovuto = 41% del massimale ASpI/Naspi dell’anno in cui è cessato il rapporto di lavoro, moltiplicato per 2 + 4/12 del 41% del massimale ASpI/Naspi dell’anno in cui è venuto a cessare il rapporto di lavoro.
  • Un lavoratore che abbia maturato un’anzianità aziendale al momento della fine del proprio rapporto di lavoro, pari a 12 mesi: contributo dovuto = 41% del massimale ASpI/Naspi dell’anno in cui è venuto a cessare il suo rapporto di lavoro. Così stabiliscono le regole enunciate dall’INPS.
  • L’INPS determina che: un dipendente che abbia maturato la propria anzianità aziendale al momento della fine del rapporto di lavoro, pari a 6 mesi: contributo dovuto = 6/12 del 41% del massimale ASpI/Naspi dell’anno in cui viene a cessare il proprio rapporto di lavoro.

Al fine di confutare ogni dubbio in merito al corretto calcolo del ticket disoccupazione, si potrà consultare la circolare dell’INPS n.° 137, pubblicata lo scorso 17 settembre.

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