Bonifico parlante: cos’è e perchè è così importante

Bonifico parlante quale realtà esistente, e non un semplice modo di dire. Vediamo quando lo strumento si rivela fondamentale per alcune operazioni.
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Bonifico parlante non inteso come un divertente modo di dire, ma inteso come vero strumento finanziario, di cui molti ignorano l’esistenza. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza, scoprendo quando questi si rivela essere indispensabile.

Bonifico parlante: qual è la differenza con il bonifico ordinario?

Tra bonifico ordinario e bonifico parlante, vi sono delle sostanziali differenze che li vanno a caratterizzare. Le informazioni che contengono ne determinano quindi la tipologia, e l’uso a cui sono riservati. In quello parlante è ovvio ritenere che vengano incluse di conseguenza delle informazioni molto più dettagliate, rispetto a quello definito ordinario. Anche le modalità di utilizzo vanno a distinguere tra loro le due tipologie di bonifico formulabili.

Ad esempio il bonifico parlante in questi ultimi tempi si è rivelato essere fondamentale per avere accesso alle detrazioni fiscali messe in atto dal nostro governo. Credito d’imposta, eco-bonus e le tanto richieste detrazioni per le ristrutturazioni nel campo edile, hanno richiesto la compilazione del bonifico parlante.

La richiesta è ben definita dall’Agenzia delle Entrate che con il bonifico parlante ha la possibilità di poter al meglio verificare le effettive spese sostenute da parte del contribuente, come stabilito nelle normative di riferimento.

Differenze tra bonifico ordinario e parlante

A differenza del bonifico ordinario così ermetico nelle informazioni, quello definito parlante è di certo più loquace. Per il primo sono necessari pochi dati sintetici per provvedere alla sua compilazione come: nome, cognome e indirizzo del beneficiario, codice iban e infine la causale per cui l’importo viene bonificato.

Per il bonifico parlante invece la compilazione della sua modulistica risulta essere molto più complessa e dettagliata:

  • Sarà necessario indicare: il codice fiscale del beneficiario della detrazione in oggetto, o quello in possesso di tutti i beneficiari. Ciò si profilerà nel caso in cui il beneficio fiscale si perfezioni ad una comproprietà.
  • Bisognerà indicare il codice fiscale o la Partita IVA di colui che ha eseguito gli interventi su un’immobile, ad esempio
  • Inoltre nella causale del versamento deve essere riportato il riferimento della normativa vigente che determina le agevolazioni a cui si desidera avere accesso.

Cosa fare se è erroneamente si è presentato un bonifico ordinario, quello parlante

Nel caso in cui il contribuente abbia involontariamente fatto ricorso ad un bonifico ordinario, piuttosto che ad un bonifico parlante, vediamo come rimediare. Una possibilità potrebbe essere quella di avviare una procedura un po’ complessa, attraverso i canali bancari. Si dovrebbe richiedere la modifica della dicitura sulla transazione economica effettuata.

Non sempre questa risulta essere la via più semplice e percorribile. A tal riguardo giunge in aiuto l’Agenzia delle Entrate, che permette ai contribuenti che hanno commesso tale errore di provvedere. In merito all’iter relativo alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, si potrà ovviare all’errore chiedendo all’esecutore dei lavori una dichiarazione sostitutiva.

Nella Guida messa a punto dall’Agenzia delle Entrate si legge: “In merito a questo adempimento, con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016, l’Agenzia delle entrate ha precisato che il contribuente non perde il diritto all’agevolazione se, per errore, ha utilizzato un bonifico diverso da quello “dedicato” o se lo ha compilato in modo errato, cioè in maniera tale da non consentire a banche, Poste italiane o altri istituti di pagamento di effettuare la ritenuta d’acconto dell’8%. Per usufruire dell’agevolazione, tuttavia, in queste ipotesi è necessario farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il beneficiario dell’accredito attesti di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella propria contabilità d’impresa”.

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