Babysitter: quando la spesa non rientra nel mantenimento

Babysitter spesso figura indispensabile in una casa. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza in merito alla ripartizione di tale spesa, tra ex coniugi.
baby sitter
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Babysitter molto spesso al centro di dibattimenti tra ex coniugi, in merito al suo compenso. Il più delle volte il coniuge che se ne fa carico, vorrebbe vedere tale importi considerati tra le  spese straordinarie. Pertanto  da ritenersi soggette al rimborso da parte dell’ex. Cerchiamo di fare un pò di chiarezza a tal riguardo.

Babysitter da pagare: spesa ordinaria o straordinaria

Il supporto da parte di una babysitter, in alcuni casi si rivela essere fondamentale, soprattutto in caso di coppie separate, con figli. Se la madre convivente è costretta a lunghi orari di lavoro senza un aiuto di familiari, ecco che un supporto esterno si rende necessario.

In merito alle spese da sostenere a tal riguardo, ci si interroga se tale onere è da considerarsi quale spesa ordinaria e quindi inclusa nel mantenimento dei figli, o straordinaria. Nel secondo caso si dovrà avanzare richiesta di rimborso nei confronti dell’ex coniuge che così verrà coinvolto economicamente, nella spesa della babysitter.

Ma andare a definire tale contesto economico, non sempre risulta essere una matassa facile da dipanare. In merito a tale dibattimento, vi sono diverse concause che ne concorrono ad una definizione precisa. Prima fra tutti sarà la sentenza che ha sancito le condizioni della separazione, o del divorzio. Inoltre entrerà in gioco anche il protocollo del tribunale, a cui fa riferimento la sentenza emessa.

Determinazione delle spese definite straordinarie

Per meglio definire quali siano le spese ordinarie in merito alla gestione dei figli, sarà bene prendere a riferimento la sentenza del tribunale di separazione o di divorzio. Sebbene le sentenze abbiano tenuto conto delle spese familiari, molti tribunali italiani hanno provveduto a stilare un vero e proprio elenco delle spese, andandole a classificare tra le ordinarie e le straordinarie.

Così facendo però se per i tribunali di di Monza, Roma, e Pistoia le spese per la babysitter sono da considerarsi ordinarie e quindi non rimborsabili, di parere opposto sono i tribunali di Genova, Padova, Varese, Verona e di Palermo Bergamo e Milano. Questi ne sanciscono la determinazione ogni qualvolta che ve ne sia estrema necessità, tra gli ex coniugi. Inoltre c’è da considerare la posizione assunta dal tribunale di Bari. A  tal riguardo definisce tali spese ordinarie, a patto che entrambi i genitori abbiano orari di lavoro davvero impegnativi.

Anche il Cnf (Consiglio nazionale forense) ha preso in esame il dibattimento in merito alle spese per babysitter. Pertanto a tal proposito ha fatto presente che se tale spesa era presente prima della separazione dei coniugi, questa sarà da considerarsi quale  spesa ordinaria. Ciò ne determina quindi che il genitore che vede il supporto prezioso della collaboratrice, potrà così provvedere a lavorare serenamente.

Sempre secondo il Cnf il compenso per la babysitter sarà da considerarsi tra le spese straordinarie nel caso sia una nuova esigenza sopraggiunta con la separazione della coppia. Pertanto il supporto della collaboratrice dovrà andare in aiuto dell’attività lavorativa del genitore che la utilizza. Il rimborso di tale spesa dovrà perfezionarsi su accordo tra le parti, come sancito anche nei protocolli dei tribunali di Roma, Pistoia, Varese. Inoltre sempre per mezzo il Cnf giunge l’indicazione di andare a considerare le spese della babysitter come  ordinarie quando conseguenti alla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile.

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