Sconto imposte per rimpatriati: ultimi giorni per estensione

Sconto imposte per rimpatriati in dirittura d’arrivo. Ultimi giorni a disposizione dei lavoratori per l’accesso all’agevolazione fiscale. vediamo come godere di ulteriori 5 anni di benefici.
sconto imposte
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Sconto imposte ad appannaggio dei lavoratori rimpatriati. È ormai prossima alla scadenza la possibilità di accedere all’agevolazione fiscale per i rimpatriati che hanno già beneficiato dell’agevolazione fiscale. andiamo ad esaminare i requisiti necessari e le modalità d’inoltro delle istanze.

Agevolazione fiscale estesa per ulteriori 5 anni: i requisiti necessari

Gli italiani che nel 2020 risultano essere rientrati nel nostro Paese, potranno beneficiare del prolungamento dello sconto imposte già in corso. Infatti versando una tassa di ingresso entro il prossimo 30 agosto si potrà vedere allungato il periodo dell’agevolazione fiscale di ulteriori 5 anni.

Per tutti coloro che hanno concluso il primo periodo beneficiando dello sconto imposte lo scorso anno, il termine ultimo è stato prolungato di ulteriori due mesi. Lo scorso anno due normative sono entrate in vigore con decorrenza a gennaio. Sono istituite due differenti aliquote per i lavoratori rientrati in Italia con la loro famiglia, e hanno comprato o intendano comprare un’immobile.

Per proseguire ad usufruire dello sconto imposte, sarà necessario versare una tassa d’ingresso pari al 10% del proprio reddito da lavoro relativo al periodo d’imposta antecedente quello d’esercizio su cui si richiede l’agevolazione. Se invece il lavoratore avrà a suo carico un figlio o una casa la percentuale scende al 5%, mentre se saranno 3 i figli a proprio carico e un’abitazione. L’importo sarà da calcolarsi sul reddito lordo.

Ammontare dello sconto imposte

L’agevolazione fiscale sarà pari al 50% sulle tasse derivanti da reddito da lavoro dipendente, o da lavoro autonomo. I contribuenti interessati da tale sconto imposte dovranno avere a loro carico almeno un figlio minore. In alternativa i contribuenti richiedenti l’agevolazione fiscale dovranno essere proprietari o avere intenzioni d’acquisto di un’immobile in Italia. Il perfezionamento della compravendita dovrà avvenire entro i 18 mesi dalla richiesta di sconto imposte.

Potranno avere accesso allo sconto fiscale pari al 10% i lavoratori che hanno almeno tre figli ma hanno acquistato un’immobile sul territorio italiano.

Lavoratori rimpatriati: come presentare la domanda per i benefici fiscali

La proroga per lo sconto imposte rivolto ai lavoratori che sono rientrati in Italia, dovrà essere presentata e firmata dal proprio datore di lavoro. Nell’istanza dovranno essere presenti i seguenti riferimenti:

  • Dati anagrafici del lavoratore richiedente l’estensione del periodo fiscale agevolato, come: nome, cognome e data di nascita;
  • Codice fiscale del rimpatriato.
  • Dichiarazione che prima del 30 aprile 2019 la residenza è stata trasferita nel nostro Paese.
  • Bisognerà indicare la permanenza della residenza in Italia in riferimento alla data di presentazione dell’istanza.
  • Il lavoratore su assumerà l’onere di comunicare ogni variazione della sua residenza o del proprio domicilio, che vada a incidere sull’applicazione del beneficio fiscale oggetto della richiesta.
  • Il lavoratore dovrà rendere noti tutti i riferimenti che andranno a individuare l’unità immobiliare di tipo residenziale acquistata sul territorio italiano. In alternativa dovrà assumersi l’onere di comunicare tali estremi di compravendita immobiliare entro e non oltre i 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione effettuata e regolarmente registrata.
  • Sarà cura del lavoratore comunicare il numero e la data di nascita dei propri figli.
  • Dovrà essere dichiarato l’ammontare dei redditi di lavoro che saranno oggetto dell’agevolazione fiscale in merito al periodo d’imposta precedente a quello dell’esercizio opzionale.
  • Dovranno essere comunicati gli estremi del versamento delle tasse, già effettuato.

Il datore di lavoro stesso applicherà l’agevolazione fiscale lo sconto imposte dal periodo di pagamento successivo alla richiesta, per poi operare eventuale conguaglio. La decorrenza fissata sarà quella dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

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