Scale mobili, risarcimento danni: quando è possibile

Scale mobili quale possibile luogo di cadute e incidenti per i suoi utenti. Scopriamo quando sia possibile avanzare una richiesta per danni.
scale
scale

Scale mobili quali possibile luogo di infortunio? A quanto pare è possibile. Infatti se teniamo conto della grande affluenza di utenti che vi gravitano e i ritmi frenetici d’uso, i conti tornano.

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza in merito a come si esprime la legislatura italiana a tal riguardo,  e quando sia possibile poter avanzare la richiesta di risarcimento danni, in caso di infortunio su tale apparecchiatura pubblica. Scale interne nei grandi centri urbani, e le scale mobili metropolitana sono luoghi altamente frequentati. i Fruitori delle scale mobili sono migliaia in un lasso di tempo esiguo. Le manutenzioni scale mobili poi sono sempre più importanti, e aventi grandi responsabilità.

Scale mobili e infortuni

Cerchiamo di comprendere meglio cosa potrebbe accadere se un passante o un utente di una delle tante scale mobili poste sul suolo pubblico, dovesse rimanere vittima di un infortunio. Si potrebbero verificare molteplici situazioni che vadano a creare le condizioni per cui un passante si possa ritrovare ad essere vittima di un infortunio, in un luogo pubblico.

Ha determinare però la possibile responsabilità dell’Ente incaricato della gestione e custodia del suolo pubblico, è il verificarsi o men o di tutta una serie di coincidenze fortuite, che vadano a determinare l’infortuno.

Pertanto come dovrebbe comportarsi un passante nel caso di una caduta in prossimità o sopra una scala mobile? A tal riguardo ecco che ci si può ricondurre ad una recente sentenza dettata dal Tribunale di Roma.

Scale mobili luogo di infortunio: arriva la sentenza del Tribunale di Roma

In merito alle richieste di risarcimento danni per infortuni accaduti sulle scale mobili della rete delle metropolitane di Roma, il Tribunale della Capitale si è così espresso. Nel caso di un utente o di un passante che rimanga vittima di una caduta accidentale su una chiazza d’olio appena formatasi nei pressi di una scala mobile, questi non potrà avanzare alcuna richiesta di risarcimento danni.

Infatti l’evento si sarebbe verificato in questo caso, non per incuria da parte dell’Ente manutentore della struttura mobile. Si tratta di un’eventualità occasionale, non di certo riconducibile all’incuria. L’alto flusso degli utenti, non consente di poter agire con tempistiche strettissime. Pertanto vi è la possibilità di avanzare istanza di richiesta di risarcimento dei danni.

Il Tribunale romano inoltre stabilisce che la responsabilità da parte dl gestore alle scale mobili pubbliche, potrebbe essere chiamata in causa, nel momento in cui malgrado diverse segnalazioni di disagio, non si sia provveduto a bonificare l’area segnalata.

L’articolo 2051 Cod. Civile

In merito a tale responsabilità da parte dell’Ente gestore, ecco che il Codice Civile fa chiarezza in merito: “la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno”.

Resta inteso comunque che l’utente in ogni caso dovrà muoversi sempre con attenzione e con la dovuta prudenza. A fine di non incorrere in pericolosi infortuni. Gli imprevisti che si possono verificare nei luoghi pubblici in cui vi sia un grande flusso di utenti, sono all’ordine del giorno.

Resta valida la possibilità che talvolta vi sia anche una certa quota di responsabilità da parte dell’utente. Infatti se avesse prestato una maggiore attenzione, di certo avrebbe potuto anche evitare di farsi del male.

Ti potrebbe interessare anche: https://www.mentefinanziaria.it/maltempo-quando-e-come-richiedere-il-risarcimento-danni/

Articoli Correlati