Cura Italia: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Entratel

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul Decreto Cura Italia: diffusa la Circolare 3.03.2020 con 76 pagine di Faq.

Decreto Cura Italia: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Con Circolare 8E del 3 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate arriva in soccorso dei contribuenti con ben 76 pagine di domande e risposte, le cosiddette FAQ, fornendo chiarimenti sulle norme introdotte dal Decreto Cura Italia, emanato per sostenere imprese e privati cittadini durante l’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Codici Ateco, gruppo Iva, imposta di registro, erogazioni liberali e solidarietà alimentare

Tra le numerose precisazioni:

  • Codici ATECO e beneficiari Dpcm 17.03.2020. Un’azienda avente un codice ATECO non esplicitamente menzionato nell’elenco dei codici indicati a titolo indicativo dalle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate, ma che rientra nei settori elencati tra i beneficiari del Dpcm 17.03.2020, può rientrare comunque tra i beneficiari della norma. I codici ATECO riferibili a tali attività economiche sono meramente indicativi, sicché le sospensioni previste possono riguardare anche soggetti che svolgono attività non espressamente riconducibili ai codici ATECO indicati, a condizione che la propria attività sia riconducibile nella sostanza a una delle categorie economiche elencate.
  • Gruppo Iva. I termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi. Si ritiene che la suddetta sospensione si applichi anche ai versamenti IVA dovuti dalla società controllante del Gruppo IVA.
  • Imposta di registro. Tra gli adempimenti tributari sospesi può rientrare anche l’assolvimento dell’obbligo di registrazione in termine fisso, indipendentemente dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle prive dell’autentica avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche
  • Erogazioni liberali. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nell’anno 2020, dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro. Le predette erogazioni effettuate dai soggetti titolari di reddito d’impresa, qualora abbiano ad oggetto beni e denaro relativi all’attività d’impresa, sono deducibili dal reddito d’impresa ed i beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
  • Solidarietà alimentare. Si ritiene che, nell’ambito oggettivo delle suddette disposizioni, rientrino anche le donazioni effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dai soggetti titolari di reddito d’impresa aventi ad oggetto misure di solidarietà alimentare in favore delle strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private che, sulla base di specifici atti delle competenti autorità pubbliche, sono coinvolte nella gestione dell’emergenza COVID-19.
  • Bonus 100 euro per lavoratori dipendenti. Il Bonus 100 euro mese di marzo è destinato ai lavoratori dipendenti, con tetto di 40 mila euro di reddito. Per quanto riguarda la determinazione del limite di 40mila euro di reddito, è da considerarsi in via esclusiva il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva Irpef e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. I sostituti d’imposta riconosceranno il premio ai lavoratori dipendenti in via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul Cura Italia: il documento

La Circolare 8E del 3 aprile 2020 dell’Agenzia delle Entrate è disponibile al seguente link: agenziaentrate.gov.it

Articoli Correlati