Bonus facciate, interventi ammessi: l’elenco completo

Bonus facciate, interventi ammessi: quali sono?

Bonus facciate, interventi ammessi: quali sono? A chiarire ogni dubbio interviene l’Agenzia delle Entrate con la circolare 2/E, la quale elenca tutti gli interventi che possono godere di questa agevolazione.

Il Bonus facciate è una detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires) dedicata agli interventi che hanno lo scopo di recuperare o restaurare la facciata esterna degli edifici esistenti, anche se strumentali.

Quali edifici godono di questo bonus? Il legislatore ha deciso che solo le strutture che si trovano nelle zone A e B (o assimilabili) possono accedere alla detrazione.

La detrazione è del 90% rispetto alle spese documentate, sostenute nell’anno 2020 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020.

Come specifica l’Agenzia delle entrate, tale detrazione è suddivisa in 10 quote annuali costanti di pari importo.

Bonus facciate: a chi spetta?

Come già sottolineato in un altro articolo, tale bonus è dedicato a tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito di impresa, che sostengono le spese dei lavori e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile riqualificato.

L’AdE specifica così gli aventi diritto:

  • persone fisiche (anche esercenti, arti e professioni)
  • enti pubblici e privati (che non svolgono attività commerciale)
  • società semplici
  • contribuenti che hanno reddito di impresa
  • associazioni tra professionisti

Fondamentale è possedere l’immobile in qualità di proprietario (nudo proprietario, titolare di altro diritto reale sull’immobile come ad esempio l’usufrutto, l’uso, abitazione o superficie) oppure avere a disposizione il fabbricato in base a un contratto di locazione (o comodato) purché sia regolarmente registrato e purché si abbia l’autorizzazione del proprietario.

Bonus facciate: quali sono gli interventi ammessi?

Veniamo, dunque, al tipo di interventi che possono essere sottoposti all’agevolazione.

Come spiega l’Agenzia delle Entrate nella circolare 2/E recentemente pubblicata, gli interventi vanno eseguiti su “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”.

Tutto ciò che ha a che fare con il rinnovo e consolidamento della facciata esterna dell’edificio è ammesso all’agevolazione.

Si parla dunque di tinteggiatura o pulitura della superficie, ma anche per lavori sui i balconi o indirizzati ai fregi esterni.

Ammessi interventi su grondaie, sui pluviali, sui parapetti, sui cornicioni, nonché su tutte le parti impiantistiche coinvolte purché parte della facciata dell’edificio.

Nel lungo elenco fatto dall’AdE sono inserite anche le spese correlate agli interventi. Vale a dire: perizie, sopralluoghi, progettazione dei lavori, installazioni di ponteggi, e così via.

Sempre secondo la circolare, ammessi al bonus i lavori che hanno a che vedere con l’efficienza termica. Attenzione: “Tali lavori devono però soddisfare i requisiti indicati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015”.

Come invece aggiunge e sottolinea il Sole24ore, per quanto riguarda cancelli e portoni questi non hanno il bonus facciate, ma se l’intervento è indirizzato a migliorare la sicurezza, allora risulta agevolato a prescindere.

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