Aumento pensioni invalidità: prorogato il termine ultimo al 30 ottobre

Inps

Aumento pensioni invalidità: prorogato al 30 ottobre il termine ultimo di presentazione della domanda per riconoscimento retroattivo al 1 agosto 2020.

Il Decreto Agosto prevede un aumento delle pensioni di invalidità civile da erogare a persone invalide civili totali, cieche civili assoluti e sorde, titolari di pensioni di inabilità sin dal compimento della maggiore età. La scadenza per la presentazione della domanda di aumento è stata prorogata dall’INPS dal 9.10.2020 al 30.10.2020.

Con circolare INPS n.107, l’Istituto di Previdenza concede maggior tempo per poter presentare la domanda per ottenere l’aumento retroattivo della pensione di invalidità.

L’aumento viene riconosciuto e accredito a partire dal primo giorno del mese successivo di presentazione della domanda di aumento, ma coloro che presentano domanda entro il 30.10, vedranno riconosciuta come “data ufficiale di accesso all’aumento retroattivo” il 1 agosto 2020, con un guadagno, in questo modo, di ben 3 mensilità.

Aumento pensione invalidità civile: chi può fare domanda e requisiti

L’aumento della pensione di invalidità civile spetta solo ed esclusivamente agli invalidi civili totali con invalidità accertata al 100, quindi a tutte le persone che, per problemi fisici o psichici, sono impossibilitate al lavoro e, di conseguenza, non possono procurarsi i mezzi necessari per vivere.

I requisiti:

  • persone con invalidità civile al 100%;
  • età compresa tra i 18 e i 59 anni;
  • reddito personali non superiore a 469,63 euro per le persone non coniugate, o 8.469,63 euro per i beneficiari coniugati;
  • il reddito cumalativo con il coniuge non deve essere superiore a 14.447,42 euro anno.

Per quanto concerne i requisiti reddituali, si precisa che tutti i redditi assoggettabili o esenti da Irpef e i redditi tassati alla fonte (sia del beneficiario che dell’eventuale coniuge) concorrono al calcolo.

Non concorrono, invece, al calcolo del reddito: la pensione di guerra, il reddito dell’abitazione, l’indennità di accompagnamento, l’importo di 154,94 introdotto con l.388/2020, trattamenti di famiglia, gli indennizzi previsti dalla l. 210/1992

Come presentare domanda

La domanda può essere presentata attraverso gli intermediari (Centri di Assistenza Fiscale, Sindacati, commercialisti) o autonomamente sul sito INPS.

Per fare richiesta in modo autonomo, è necessario accedere al proprio profilo MyINPS sul sito www.inps.it (attraverso SPID o Pin INPS – se già in possesso) e selezionare la voce “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci“.

Selezionare, quindi, l’opzione “Ricostituzione” ed inserire i seguenti dati di prodotto:

  • Gruppo: Ricostituzioni/supplementi;
  • Prodotto: reddituale;
  • Tipo: maggiorazione sociale.

Nel campo Note della domanda, andrà quindi riportata la seguente dicitura: “Si richiede il riconoscimento della maggiorazione dal 1.08.2020“.

Colore che sono in attesa della definizione della pensione di inabilità, possono richiedere la maggiorazione semplicemente riaccendendo alla propria domanda ed allegando il modello AP11 – maggiorazioni accessorie.

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